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DETENZIONE, ACQUISTO, PORTO, TRASPORTO, CUSTODIA DI ARMI E MUNIZIONI

 

NORME

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza:

Art. 38 - Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilita', all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia e' altresi' necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. Sono esenti dall'obbligo della denuncia: a) i corpi armati, le societa' di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualita' permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente pero' al numero ed alla specie delle armi loro consentite. L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.
Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, e' tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalita' disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204
.
Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata))
. ((Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto puo' vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.
La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

E' l'articolo 38 del TULPS che impone a chiunque entri in possesso di un arma di farne denuncia alle autorità di PS entro le successive 72 ore.

Abbiamo illustrato le varie licenze sulle armi, esse permettono di acquistarle e detenerle mentre il TULPS stabilisce chi può richiederne il rilascio:
Art. 4 Legge 110 del 18 aprile 1975 - Porto di ARMI od oggetti atti ad offendere
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, ARMI, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione . Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona , gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonche' i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4 . Il contravventore e' punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, puo' essere irrogata la sola pena dell'ammenda.La pena e' aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive. E' vietato portare ARMI nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore e' punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena e' dell'arresto da uno a tre anni e della ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto e' commesso da persona non munita di licenza. Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, e' punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena prevista dal terzo comma e' raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.

Art.43 del TULPS - Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Art.44 Non può essere conceduta la licenza di porto d'armi al minore non emancipato.
E’ però in facoltà del Prefetto di concedere la licenza per l'arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.
Art.45 Qualora si verifichino in qualche provincia o Comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il Prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.
Le licenze di porto d'armi e il nulla osta permettono l'acquisto di armi e di munizioni. Queste devono essere denunciate e detenute con le dovute attenzioni presso la propria dimora o abitazione che ne garantisca la massima custodia.

Una precisazione: le licenze di porto d'armi e il nulla osta permettono l'acquisto di armi e munizioni mentre la detenzione, deve essere comunicata con apposito modulo/denuncia e può essere fatta anche se non si è in possesso della licenza in oggetto, in parole povere si possono detenere armi e munizioni senza porto d'armi ma per acquistarle si deve avere, se non il porto d'armi almeno il nulla osta di acquisto. Per la semplice detenzione delle armi (Legge) non sono richieste particolari attenzioni, casseforti o armadi blindati ma la massima cura e attenzione perchè esse non possano essere sottratte.

LA NORMATIVA VIGENTE
ripassiamo insieme  

ACQUISTO E DETENZIONE: Come detto, in Italia l'acquisto di un'arma è possibile per tutti i cittadini che non hanno riportato condanne penali gravi o che non sono soggetti a restrizioni giudiziarie; che non siano mentalmente incapaci; art. 11 L 35 T.U.L.P.S. e art. 17 L.n° 110/75, ecc. 
Per l'acquisto di armi o muniozioni è sufficiente munirsi di nulla osta o di un porto d'armi rilasciato dall'ufficio competente del Commissariato o dalla Questura della città di residenza, (in mancanza il Comando Carabinieri è l'ente preposto a tale scopo).
Il nulla osta ha la validità di 30 gg. dal rilascio e permette l'acquisto di armi o di munizioni nella quantità indicata su di esso. Il nulla osta decade all'acquisto avvenuto, per un successivo acquisto si deve rifare la trafila da capo.
I possessori di licenza di porto d'armi ( sia essa per difesa personale, per caccia o per tiro a volo (erroneamente detta ad uso sportivo), possono acquistare armi o munizioni esibeno la stessa licenza (purchè valida) all'armiere, che provvede ad espletare le formalità di rito.
La licenza di porto d'armi da caccia deve essere accompagnata dal pagamento della relativa tassa governativa D.M. 28/12/1995

http://www.tuttocamere.it/files/tabelle/TCG_Scheda1.pdf

Legge 11 feb. 92 n° 157 art. 23
La normativa in materia prevede, il rinnovo automatico del titolo a seguito del pagamento della tassa annuale. In caso di omesso versamento del richiamato tributo, la licenza perde di validità e, quindi, non potrebbe essere più utilizzata anche solo come titolo di acquisto o trasporto. Nel caso in cui, però, non si intenda praticare il prelievo venatorio, potranno omettersi i pagamenti delle tasse regionali e degli altri tributi previsti a favore di Enti Locali necessari per l'esercizio di detta attività. Insomma la tassa governativa va pagata, altrimenti la licenza non ha valore. Le licenze di porto d'armi per uso venatorio e per tiro a volo hanno validità di cinque anni, mentre la licenza di porto d'armi per difesa personale ha validità annuale.


L'arma o le armi con le eventuali munizioni vanno denunciate sull'apposito stampato (file in Open Office) e in caso si possiedano già delle armi la denuncia precedente va sostituita con una nuova riportante la o le nuove armi acquistate. La denuncia deve essere presentata agli organi competenti entro 72 ore; deve essere in duplice copia in quanto una copia debitamente timbrata e datata deve essere riconsegnata al detentore delle armi quale ricevuta o nel caso e comunque l'ufficio deve rilasciare regolare ricevuta del deposito degli atti.
Attenzione, per entrare in possesso del semplice nulla osta di acquisto si deve fare quasi lo stesso iter richiesto per avere una licenza di porto d'armi sportivo (tiro a volo), puntare su questa licenza fin da subito sembra essere la cosa più coerente da fare, ciò vi permette almeno per cinque anni, durata di validità della licenza stessa, di movimentare armi, acquistarle o trasportarle.

Si possono acquistare armi in numero massimo di:
n° 3 armi "comuni":
cioè armi corte o lunghe che non sono classificate sportive o non sono da caccia.
n° 12 armi classificate "sportive"
un numero illimitato di armi lunghe per uso venatorio (caccia) sia a canna liscia che rigata, (queste ultime sono armi comuni che per le loro caratteristiche possono essere utilizzate per caccia, quindi devono camerare munizioni adatte alla caccia ( Circolare numero 559/C-50.065-E-97 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.  122  del  28-5-1997 pag. 39 ) art.13 Legge 11 febbraio 1992, n. 157
n° 8 armi antiche o rare (armi antiche)

I caricatori non sono parte d'arma e quindi acquistabili e detenibili liberamente. Le nuove norme non hanno modificato le precedenti per cui non è ancora possibile montare un caricatore maggiorato su un arma per cui non ne è definito l'utilizzo o per la quale non sono stati omologati o classificati, (attendiamo le circolari del Ministero).
Ministero dell'Interno - Telex N° 080575559/c25101.10100(1) in data 16.11.2000 - Caricatori non catalogati " E' stato ribadito che i caricatori per armi comuni da sparo sono da considerare quali parti di armi comune purché abbiano la capienza prevista nella catalogazione dell'arma a cui sono destinati. Con Decreto 7/2015 dal novembre 2015 tutti i caricatori per arma lunga non sportiva con più di 10 colpi e quelli per arma corta non sportiva con più di 20 colpi devono essere denunciati alle Autorità: non fanno cumulo.
Nel caso invece abbiano capienza superiore a 29 colpi detti caricatori sono da qualificare come parti di armi da guerra, ricadendo così sotto la specifica disciplina per queste previste"

A causa del Decreto 7/2015, come detto sopra, i caricatori liberamente detenibili possono essere acquistati solo se per un arma classificata sportiva. Quindi dal novembre 2015 i caricatori e le armi dovranno avere le caratteristiche riportate dall'art. 2 della Legge 110/1975 aggiornata .

ACQUISTO PER CORRISPONDENZA:
Legge 18 aprile 1975, n. 110 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105) Art. 17. Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza - alle persone residenti nello Stato non e' consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attivita' industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a lire centocinquantamila; insomma si deve essere un armiere.

DETENZIONE & CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI: Legge 18 aprile 1975, n. 110
Art. 20 LEGGE 18 aprile 1975, n. 110 . Custodia delle armi e degli esplosivi: Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento: La custodia delle armi di cui agli articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attivita' in materia di armi o di esplosivi o e' autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalita' prescritte dalla autorita' di pubblica sicurezza. Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con la ammenda fino a lire cinquecentomila. Dello smarrimento o del Furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al piu' vicino comando dei carabinieri. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa e' tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso lo ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il piu' vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta. Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi e' tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al piu' vicino comando dei carabinieri. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila.
Art. 20-bis (Omessa custodia di armi). Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorita', ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a due anni.
Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito
con l'arrresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni. Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma e' commesso: a) nei luogi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attivita' sportiva;
b) nei luoghi in cui puo' svolgersi l'attivita' venatoria. Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.
Le armi e le munizioni devono essere detenute nel luogo indicato in denuncia usando criteri di massima diligenza perchè le stesse non possano essere rubate, usate o maneggiate anche da persone incapaci (bambini). Si deve anche prevenire che le armi siano maneggiate da persone che non hanno abilitazione o licenza a farlo. Ne' le armi ne' le munizioni possono essere lasciate incustodite in altro luogo al di fuori del luogo di detenzione. Le armi o le munizioni quindi non possono essere lasciate incustodite in auto, in garage, cantina, magazzino salvo che, di stretta appartenenza dell'abitazione e garantiscano la stessa sicurezza. art. 20 E 22 L. 110/75 - art 38 TULPS - I componenti di un unico nucleo familiare possono detenere armi nel numero indicato dalle vigenti leggi e cioè ogni componente, "detentore a se stesso", detiene le armi e munizioni di propria pertinenza nella stessa abitazione ove risiedono altri componenti detentori a loro volta di armi e munizioni. Si ha cosi una detenzione che può essere composta per ogni singolo detentore residente in un massimo di 3 armi comuni, 12 armi sportive e un numero illimitato di armi da caccia oltre che alle munizioni dichiarate in denuncia limitate a 200 cartucce non da caccia e 1500 per uso venatorio.
Non è contemplato dalle leggi vigenti ma la Questura può prescrivere particolari modalità per la detenzione di armi e munizioni come quella che prevede che ogni singolo possessore le custodisca separatamente dall'altro, la norma invece prevede che ogni proprietario applichi la massima diligenza nella detenzione delle armi e delle munizioni e nel caso specifico egli è consapevole della presenza delle armi del coniuge o componente del nucleo familiare e sa del divieto di comodato delle armi comuni, (non sportive e non da caccia) delle quali (se del coniuge) non può entrare in possesso se non dopo cessione. Tecnicamente se marito e moglie detengono ognuno una pistola classificata comune, l'uno non può trasportare e usare l'arma dell'altro, al contrario se fossero armi sportive o da caccia ciò sarebbe possibile. Tecnicamente un arma può essere detenuta in casa, carica e pronta all'uso. La si può nascondere e chiudere in un cassetto qualora ci si allontani ma nessuna norma prescrive particolari cautele oltre a quelle della massima cura nel farlo. Se in casa ci sono bambini è d'obbligo custodirla lontano dalla loro portata, cosi come si farà se in casa verranno amici a trovarci. Lo scopo della detenzione di un arma in casa non è sempre e solo quello sportivo e un arma chiusa e scarica in casa non serve poi a nulla la dove si abiti in aperta campagna in zona agricola distante da altre abitazioni, quando però la si lascia incustodita è opportuno renderne difficoltoso il ritrovamento da parte di eventuali ladri.

CESSIONE DELLE ARMI: art 8 L 110/75 - art 35 TULPS - art 58 Reg. TULPS I privati possono cedere armi ad altri rispettando le norme vigenti. Chi cede l'arma deve assicurarsi che chi la riceve sia in possesso dei requisiti di legge, (chi vende non è tenuto ad avere porto d'armi valido ma chi acquista si): quindi chi compra deve possedere un nulla osta o una licenza di porto d'armi valida o licenza di commercio o riparazione (cioè un armiere o un armaiolo).
E' punito chi vende un arma a chi non è in regola con le normative vigenti. FACSIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI CESSIONE formato Open Office (programma open-source scaricabile gratuitamente dalla rete)
La cessione si effettua con scrittura privata tra i due arbitrati, chi cede scrive di suo pugno dietro una fotocopia della denuncia la volontà di cedere l'arma (indicando caratteristiche è matricole nonchè dati dell'acquirente e licenze in possesso) alla persona acquirente. L'acquirente riceve l'arma e in breve tempo (72 ore) provvede a fare denuncia di detenzione presso gli uffici preposti consegnando la copia della denuncia con la dichiarazione di cessione e la propria denuncia delle armi, quindi provvede ad espletare le prassi di rito prendendosi in carico l'arma acquistata come se l'avesse acquistata da una qualsiasi armeria. Chi cede, dovrà a sua volta recarsi presso gli uffici preposti per cancellare dalla sua denuncia l'arma appena ceduta. (meglio fare sempre tutto in doppia copia, chi vende ne terrà una per se).

COMODATO DI ARMI: Art. 22 c.p. — Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. Si possono dare in comodato, cioè prestare temporaneamente, solo armi classificate sportive o per uso venatorio. Il comodato deve essere accompagnato da denuncia la dove il periodo superi un certo tempo, cioè se l'arma viene prestata per un solo pomeriggio (ad esempio) non vi sarebbe tempo utile per farne denuncia all'autorità, quindi il comodato avviene prettamente tra i due accomodatari ma sempre meglio per iscritto. Se il comodato prevede lunghi periodi, ad es: più di 72 ore, la denuncia deve essere depositata presso gli uffici preposti. Chi riceve l'arma l'accompagna con la copia della denuncia e la dichiarazione di comodato.

TRASPORTO: LEGGE 25 MARZO 1986, n. 85
Le armi classificate sportive, si possono solo TRASPORTARE, quindi non si possono portare per difesa o per caccia. Per quanto riguarda le licenze di porto d'armi per tiro a volo, i Questori possono richiedere l'iscrizione a una società di tiro solo per i successivi rinnovi della stessa licenza e non per il primo rilascio. Il trasporto delle armi deve essere fatto trasportando l'arma scarica (non serve smontarla), chiusa in apposita valigia, zaino o bisaccia; le munizioni se presenti vanno trasportate in involucro a parte. L'arma non deve essere nell' immediata disponibilità di chi la trasporta, cioè chi trasporta l'arma non deve poterla impugnare con estrema facilità e caricarla. In auto è meglio trasportare tutto nel bagagliaio. L'arma portata addosso prevede un vero e proprio PORTO, quindi non sono ammessi marsupi, anche se in essi l'arma è scarica.

COMPENSATORI DELLE ARMI: Circolare 557/PAS.50-235/E/04 del 30 ottobre 2006

RINVENIMENTO ARMI: CIRCOLARE 559/C.12224/10100(2) 1

EREDITA': Circolare 559/C.16082/10179 (3) del 11 aprile 1995 Colui il quale eredita arma comuni da sparo, detenute legittimamente dal 'de cuius' é tenuto solo a denunciarne il possesso a suo nome, ai sensi dell'art. 38 TULPS. - L'erede, per detenere le armi ricevute in ereditá non deve necessariamente dimostrare l'idoneitá al maneggio delle armi (art.62 regolamento al TULPS), potendo l'autoritá di P.S. autorizzare la detenzione delle stesse vietando, con apposita prescrizione ai sensi dell'art. 9 del TULPS, il relativo munizionamento.
Tecnicamente chi ha vissuto per anni con il genitore poi deceduto e con esso ha avuto disponibilità delle armi anche senza avere licenze di porto d'armi, ha diritto a detenere le armi del genitore senza dover espletare altre formalità se non la presa in carico delle stesse presso le Autorità preposte che però ne vieteranno il possesso delle relative munizioni.

Circolare 559/C-50.065-E-97 del 6 mag. 1997

ACQUISTO MUNIZIONI:
A
ll'atto di acquisto delle munizioni si ha anche una mera detenzione per cui le munizioni che si andranno a trasportare fuori dall'armeria (escuso quindi il TSN) vanno a sommarsi con quelle cariche detenute in casa, il che vuol dire che se a casa abbiamo 200 cartucce cariche per arma corta, non possiamo trasportare altro che quelle munizioni, usarle prima di acquistarne delle nuove. Se si possiedono 100 cartucce a casa in detenzione si potranno acquistare 100 cartucce e quindi trasportarle.
In conclusione; possiamo acquistare e trasportare le munizioni purchè non si ecceda il numero massimo consentito per la detenzione sommando le munizioni acquistate con quelle che già si detengono e sono presenti effettivamente in detenzione.
Facciamo alcuni esempi:
Se a casa abbiamo 100 cartucce per pistola, pur avendone denunciate 200, possiamo andare in armeria e rifornirci di 100 cartucce per arma corta.
Se a casa abbiamo 200 cartucce per pistola, avendone denunciate 200, NON possiamo rifornirci e trasportare altre cartucce per arma corta.
Se a casa abbiamo 100 cartucce per pistola, pur avendone denunciate 100, possiamo andare in armeria e rifornirci di 100 cartucce per arma corta. Se le utilizziamo entro 72 ore non è dovuta alcuna modifica alla denuncia.
Se a casa abbiamo 100 cartucce per pistola, pur avendone denunciate 100, possiamo andare in armeria e rifornirci di 100 cartucce per arma corta. Se ne utilizziamo solo 50, entro 72 ore dobbiamo provvedere a modificare la denuncia di detenzione aggiungendo le 50 cartucce rimaste.
Alcune scuole di pensiero interpretano la Legge in modo molto serrato, nel caso si acquistino cartucce oltre quanto già dichiarato in denuncia, consigliano e prevedono che le cartucce debbano essere denunciate comunque anche se sparate entro 72 ore, dato che effettivamente la detenzione c'è stata anche se limitata, quindi la denuncia è dovuta comunque entro le 72 ore. E' quindi opportuno verificare come l'ufficio della propria Questura interpreta la norma in materia.

Le munizioni acquistate nei TSN non fanno cumulo ma chiaramente non possono essere portate fuori dal poligono stesso.

Art. 20 LEGGE 18 aprile 1975, n. 110 . Custodia delle armi e degli esplosivi Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento:

La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attivita' in materia di armi o di esplosivi o e' autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalita' prescritte dalla autorita' di pubblica sicurezza. Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con la ammenda fino a lire cinquecentomila. Dello smarrimento o del Furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al piu' vicino comando dei carabinieri. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa e' tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso lo ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il piu' vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta. Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi e' tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al piu' vicino comando dei carabinieri. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalita' ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonche' le modalita' ed i termini per assicurare, anche con modalita' telematiche, la tracciabilita' di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l'introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.

Art. 20-bis Omessa custodia di armi.

Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorita', ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a due anni. Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito con l'arrresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.
Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma e' commesso:
a) nei luogi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attivita' sportiva;
b) nei luoghi in cui puo' svolgersi l'attivita' venatoria.
Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.

Art. 21. Distrazione o sottrazione di armi

Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene le armi di cui agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettivita' mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.


Le armi e le munizioni devono essere detenute nel luogo indicato in denuncia (che non per forza è il luogo di residenza) usando criteri di massima diligenza perchè le stesse non possano essere rubate, usate o maneggiate anche da persone incapaci (bambini) presenti in casa. Si deve anche prevenire che le armi siano maneggiate da persone che non hanno abilitazione o licenza a farlo o che lo facciano senza la stretta sorveglianza del proprietario (es. la moglie, il fratello...ecc.). Ne le armi ne le munizioni possono essere lasciate incustodite in altro luogo e comunque nel luogo di detenzione vanno tenute lontano dalla portata di persone inesperte. Le armi o le munizioni quindi non possono essere lasciate incustodite in auto, in garage, cantina, magazzino salvo che, di stretta appartenenza dell'abitazione garantiscano la stessa sicurezza nella custodia.

Non si possono detenere più di:

n° 3 armi classificate comuni (non da caccia)
n° 12 armi classificate sportive
n° 8 armi antiche artistiche o rare (prodotte prima del 1890 - DM 14.4.1982 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1982, n. 153)
n° illimitato di armi comuni lunghe per uso venatorio
n° 200 cartucce per arma corta
n° 1500 cartucce per uso venatorio (a palla unica)
n° 5Kg. di polvere per ricarica
n° 1000 cartucce a pallini (senza denuncia) e fino a 1500 (con denuncia di detenzione delle sole munizioni superiori alle 1000 iniziali)

ps: una nota circolare limita la detenzione di munizioni per arma lunga a sole 1500 cartucce siano esse a palla o a pallini, quindi la somma delle 1500 certucce da caccia e le 1000 o 1500 cartucce a pallini non dovrà mai superare tale limite.

la custodia del materiale citato, (Custodia delle armi art. 20 Legge 110/75), comprese armi, munizioni e polveri da sparo, da effettuare con la massima cura e diligenza ma NON impone casseforti o armadi blindati, speciali antifurti o accorgimenti costosi da applicare a porte e finestre, ne in caso di allontanamento del proprietario impone che le armi siano smontate o nascoste, ecc. Ogni detentore, nella propria abitazione provvederà a custodire diligentemente ogni cosa assicurandosi la massima attenzione nel farlo, si premurerà di chiudere porte e finenstre in sua assenza e di rendere le armi difficilmente inraggiungibili da eventuali bambini presenti nella casa, ma atrettanto cercherà di far si che non siano rubate.

La diligente custodia delle armi è dovuta anche durante il trasporto e l'uso delle armi fuori dal luogo di detenzione.

Ma: oggi la Cassazione è di parere differente e la giurisprudenza stà, nostro malgrado, cambiando passo; la detenzione deve essere fatta in modo ancora più sicuro.


Sentenza della Cassazione Sez. I, 3 febbraio 1997 n. 741

È ravvisabile il fatto di negligente custodia di arma (art. 20 L. 110/1975) nel comportamento di chi lasci armi, poi oggetto di furto, in una casa abitata saltuariamente, con strutture precarie e fatiscenti, avente porta ed infissi inefficienti, senza alcuna persona addetta ad un controllo almeno saltuario. E' opportuno che chi si sposta da un abitazione ad un altra, provveda ad assicurare la massima sicurezza nella custodia delle armi, nulla vieta di spostare le armi stesse ogni qualvolta si abbandoni un luogo per trasferirsi in un altro, comunicandolo alle Autorità preposte.

E' punibile chi lascia l'arma (nel caso un fucile da caccia) appoggiata nello sgabuzzino senza averlo chiuso a chiave, quando nella stessa abitazione è presente un bambino che può entrarne facilmente in possesso.

La giurisprudenza di Cassazione

Per esempio, con la sentenza numero 16609/2013 (imputato Quaranta) la Corte di Cassazione ha ritenuto integrati gli estremi del reato con riferimento alla condotta consistente nell’aver lasciato le armi ancora funzionanti, seppur vetuste, in bella evidenza nell’abitazione in assenza di ulteriori accorgimenti e precauzioni. Con la sentenza numero 5697/2013 (imputato Avoyer), si è affermato che, al contrario, non costituisce violazione dell’obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall’articolo 20, la detenzione, da parte di taluno, di un fucile da caccia all’interno della autorimessa di sua esclusiva proprietà.

Continuando nella disamina di sentenze della Cassazione meno recenti, rispetto a quelle sopra citate, troviamo decisioni che ritengono integrato il reato nel caso della custodia di una pistola calibro 9 nel cassetto di un comò privo di sistemi di chiusura; nella condotta di colui che lascia un fucile da caccia all’interno di una autovettura parcheggiata in una zona dove è possibile l’esercizio di attività venatoria, sussistendo la concreta possibilità che estranei entrino agevolmente in possesso dell’arma lasciata alla loro portata; nel caso in cui le armi erano state tenute in un armadio chiuso a chiave ma le chiavi erano state collocate sopra il mobile stesso, consentendone l’agevole individuazione da parte dei ladri.

Dalle sentenze della Cassazione si evince poi un altro dato allarmante: in molti casi, l’interessato ha dovuto ricorrere al giudice di legittimità perché in primo grado e/o in appello era stato condannato a seguito della sottrazione delle armi. Spesso infatti, in conseguenza della denuncia di furto da parte dello stesso detentore, gli organi di polizia fanno rapporto all’autorità giudiziaria per il reato di omessa custodia di armi, come se la sottrazione dell’arma fosse la prova inconfutabile della inadeguatezza della custodia.

E ancora:

Un cittadino aveva subito il furto di una pistola nella propria abitazione e oltre al danno, anche la beffa di vedersi recapitare il provvedimento prefettizio e quello questorile che, sulla base della constatata negligente custodia, hanno disposto rispettivamente il divieto di detenzione di armi e la revoca del porto di fucile uso caccia. Inutile è stato il ricorso al TAR e poi al Consiglio di Stato in quanto quest'ultimo con sentenza del 12 luglio 2016 n. 3087 ha affermato che "L’utilizzo di una cassetta con combinazione, riposta all’interno di un comodino della camera da letto, ai fini della custodia di un’arma non può essere considerata una soluzione idonea:
 - perché il comodino è elemento di arredo e non di sicurezza; 
- perché qualsiasi dispositivo di sicurezza, se collocato in un comodino, può essere agevolmente asportato, ancor prima che forzato. sentenza n. 3.087 del 12 luglio 2016

L’aver lasciato due fucili funzionanti all’interno di una vetrinetta in legno, con due ante e vetri non blindati, senza predisporre ulteriori accorgimenti e precauzioni, integra gli estremi del reato contestato, sussistendo la possibilita’ che estranei entrino agevolmente in possesso delle armi, lasciate alla loro portata per violazione dell’obbligo giuridico di usare le necessarie cautele (Sez. 1, n. 1868 del 21/1/2000, Romeo, Rv. 215211; Sez. 1, n. 13894 del 22/10/1999, P.G. in proc. Marguglio, Rv. 215787; vedi, in particolare, Sez. 1, n. 4782 del 27/2/1998, Iannuzzo, Rv. 210482, e vedi anche Sez. 1, n. 12216 del 19/10/1994, Cordua, Rv. 199679,

Sez. 6, n. 9.621 dell'8 settembre 1992:
"
Il generico dovere di massima diligenza nella custodia delle armi, posto dall'art. 20 comma primo, prima parte, della legge 18 aprile 1975 n. 110 a carico di chiunque detenga legittimamente armi, non va con­fuso con quello, specifico, dì adozione di efficienti difese antifurto, posto dalla seconda parte del medesimo art. 20 comma primo della citata legge a carico soltanto dei soggetti ivi indicati (persone che esercitino professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o che siano autorizzate alla raccolta o collezione di armi). Ne consegue che il contenuto del suddetto generico dovere di diligenza va individuato di volta in volta sulla base delle situazioni contingenti, con valutazione riservata al giudice di merito il quale è tenuto a fornire al riguardo logica e adeguata motivazione". (Nella specie, la Corte ha ritenuto non sorretta da adegua­ta e logica motivazione la decisione del giudice del merito il quale aveva affermato la sussistenza del reato, ai sensi dell'art. 20 comma primo, prima parte, della legge n. 110/75, in un caso in cui l'im­putato aveva lasciato il proprio fucile da caccia, poi sottrattogli da ignoti, in una propria casa di campa­gna, regolarmente chiusa a chiave, nascosto sotto un materasso).

Sez. 1, n. 7.154 del 14 dicembre 1999:
"
Non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art.20 della legge 18 aprile 1975 n.110, la detenzione di un fucile da caccia tenuto in casa sopra un arma­dio, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa contro i furti in abitazione ne ' rilevando l'eventuale inidoneità della suddetta modalità di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti da ritenere incapaci o imperiti, atteso che detta inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi di reato prevista dall'art.20 bis della legge n.110 del 1975".

SEZ. 1 SENTENZA. 07154 DEL 20/01/00
Non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art.20 della legge 18 aprile 1975 n.110, la detenzione di un fucile da caccia tenuto in casa sopra un armadio, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa contro i furti in abitazione né rilevando l'eventuale inidoneità della suddetta modalità di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti da ritenere incapaci o imperiti, atteso che detta inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi di reato prevista dall'art.20 bis della legge n.110 del 1975.

SEZ. 1 SENT. 01868 DEL 18/02/2000
L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'art.20 della legge 18 aprile 1975 n.110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, econdo il criterio dello"id quod plerumque accidit". (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione con la quale era stata ritenuta la penale responsabilità di un soggetto il quale aveva tenuto le armi nella propria abitazione, munita soltanto dei normali mezzi di chiusura, in un armadio e in una valigia posta sotto il detto mobile).

SEZ. I, SENTENZA N. 15541 del 01/04/2004
Non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, la detenzione, da parte di taluno, di un fucile da caccia all'interno del garage di sua esclusiva proprietà, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa antifurto, ne' rilevando l'eventuale inidoneità di tali modalità di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti incapaci o imperiti, dal momento che tale inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi prevista dall'art. 20-bis della stessa legge (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi).

SEZ. 1, SENTENZA n. 12295 del 15/03/2004
Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 20-bis, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni ed esplosivi) è sufficiente la semplice omissione delle cautele commisurate alla diligenza dell'uomo medio e proporzionate al pericolo che la norma intende scongiurare, quale si presenta nel caso concreto. Ne consegue che la custodia dell'arma all'interno di un mobile ed in un ambiente nella particolare disponibilità del legittimo detentore (nella specie, nella camera da letto) va ritenuta cautela adeguata, non richiedendo la norma incriminatrice né l'effettivo impossessamento da parte dei soggetti indicati nel comma precedente dello stesso articolo, ne' l'adozione di precauzioni atte a precludere in modo assoluto a costoro l'impossessamento.

SEZ I, SENTENZA n. 31555 del 12/5/2004
Il reato di cui all'articolo 20-bis, comma 2, della legge 18 aprile 1975 n. 110 è un reato di mera condotta e di pericolo che si perfeziona per il semplice fatto che l'agente non ha adottato «le cautele» che, sulla base delle circostanze di fatto da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, era necessario che adottasse, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dal comma i dello stesso articolo «sia giunta o meno» a impossessarsi dell'arma o delle munizioni. Né per effetto di tale interpretazione potrebbe ritenersi che la contravvenzione de qua sia un'inutile ripetizione di quella di cui all'articolo 20, comma 1, della stessa legge, che prescrive che «la custodia delle armi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della pubblica sicurezza». Infatti, entrambe le ipotesi contravvenzionali sono dirette alla realizzazione dello stesso «scopo» (la prevenzione di più gravi reati contro la sicurezza pubblica in generale), ma si caratterizzano tra loro per un rapporto di specialità, nel senso che il reato di cui all'articolo 20, comma 1, pone un dovere generalizzato di diligenza nei confronti di tutti i «possessori» delle armi, diretto a impedire che «chiunque» possa impossessarsene; la disposizione di cui all'articolo 20-bis, comma 2, è diretta, invece, a impedire che giungano a impossessarsi delle armi e delle munizioni quelle categorie di persone con riferimento alle quali, proprio per la maggiore pericolosità che può derivare dal maneggio da parte loro di tali strumenti, il legislatore richiede l'adozione di «cautele necessarie», ovverosia di cautele dirette proprio a evitare che possa verificarsi quel particolare tipo di evento. Deriva, secondo i principi generali, che ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 20-bis, comma 2, della legge 110/1975 non è sufficiente il solo possesso dell'arma - al quale consegue soltanto il dovere di custodire lo strumento con ogni diligenza - ma è necessario (tenuto anche conto della maggiore gravità, nel massimo, della sanzione) che, sulla base di circostanze specifiche, l'agente possa e debba rappresentarsi l'esistenza di una situazione tale da richiedere da parte sua l'adozione di «cautele» specificamente necessarie per impedire l'impossessamento delle armi, non da parte di «chiunque», ma da parte di una persona appartenente a una delle categorie indicate dalla legge, ossia nel comma 1 dello stesso articolo 20-bis.

SEZ. 1 SENT. 04792 DEL 22/05/97
L'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110 impone l'obbligo ai possessori a qualsiasi titolo delle armi di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge (armi e munizioni da guerra ed armi e munizioni comuni da sparo) di custodirle con ogni diligenza ai fini della sicurezza pubblica. Poiché la legge non indica le modalità con le quali le armi e le munizioni debbono essere custodite, il concreto accertamento del rispetto del comando legislativo è rimesso, quindi, di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice di merito; d'altra parte una tale interpretazione trova riscontro nell'art. 20 bis della citata legge, che, per la più grave ipotesi dell'impossessamento di armi da parte di un minore per omessa custodia delle stesse, richiede espressamente che l'impossessamento sia avvenuto "agevolmente", confermando così che deve escludersi la esistenza del reato quando per l'impossessamento sia necessario porre in essere una condotta particolare diretta a superare gli accorgimenti e le misure adottate dal possessore per la custodia dell'arma. (Nella fattispecie si trattava di detenzione di una pistola custodita in un armadietto chiuso a chiave, ed il figlio dell'imputato era riuscito ad impossessarsi dell'arma svellendo la parete posteriore dell'armadietto medesimo. Il pretore aveva condannato l'imputato ravvisando la violazione dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 20 della legge n.110/75; la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza per insussistenza del fatto, enunciando il principio di cui in massima).

Sez.l, n. 6.827 del 13 dicembre 2012: "L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto dall'art. 20 della legge n. 110 del 1975 - quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una perso­na di normale prudenza, secondo il criterio dell'idi quod plerumque accidit". (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna di un soggetto che aveva tenuto avvolta in un panno e col caricatore inserito, sebbene scarico, una pistola sopra un armadio, a cui poteva accedersi solo salendo su una sedia).Cassazione, sez. I, sentenza n. 20.474 del 13 maggio 2013: Chi detiene regolarmente un'arma in casa deve assicurarsi che la stessa sia custodita in sicurezza, meglio se dentro un armadio chiuso a chiave. Nessuna norma però impone anche l'installazione di un sistema d'allarme. Il caso riguardava un cittadino regolarmente autorizzato alla detenzione di armi che aveva subito il furto di un fucile in casa e per questo è stato denunciato dalla polizia per omessa custodia dello stesso. Quindi è un principio giuridico fra i più saldi che per detenere armi in casa non ci vogliono impianti di allarme, casseforti, armadi blindati. Il decreto legislativo 204/2010 ha stabilito che il Ministero dovrà emanare un regola­mento circa le modalità e i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche siste­mi di sicurezza elettronici o di difesa passiva.

  • data 2023